Celebrazione Matrimoni Civili

Dettagli della notizia

Informazioni per la celebrazione del matrimonio civile nel Comune di Santa Cesarea Terme: luoghi autorizzati, tariffe, procedure, documentazione richiesta, modulistica obbligatoria, modalità di pagamento e contatti.

Data:

26 Febbraio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Comune di Santa Cesarea Terme

Il matrimonio civile è celebrato dall’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) alla presenza di due testimoni maggiorenni, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

La cerimonia, della durata indicativa di 15–20 minuti, prevede:

  • la lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile;
  • la manifestazione del consenso degli sposi;
  • lo scambio degli anelli (facoltativo);
  • la firma dell’atto di matrimonio.

La celebrazione è preceduta obbligatoriamente dalle pubblicazioni di matrimonio.

Eventuali altre persone indicate dagli sposi potranno essere presenti esclusivamente a titolo simbolico e non potranno intervenire nell’atto ufficiale di matrimonio.

 

LUOGHI DI CELEBRAZIONE

In base alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14-12-2023, i matrimoni civili possono essere celebrati presso:

Sede istituzionale

  • Sala Consiliare del Comune di Santa Cesarea Terme
    Via Roma n. 159

Strutture ricettive accreditate

Struttura Denominazione Indirizzo
1. La Torre Saracena SRL “Cala dei Balcani” Via Roma n. 5
2. Alberghiera Turistica Termale SRL “Augustus Resort” Loc. Porto Miggiano
3. Est Hotel SRL “Est Hotel – Terrazza Panoramica” Via Pola n. 16/A
4. Villa Raffaella “Villa Raffaella” Via Umberto I n. 26

Le tariffe per la celebrazione variano in base al giorno e al luogo prescelto, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale nr. 129 del 29-11-2024

CITTADINI RESIDENTI

Pubblicazioni

Le pubblicazioni devono essere effettuate presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni.

Documentazione

  • Documento di identità degli sposi;
  • Modulo richiesta pubblicazioni di matrimonio;
  • Documentazione richiesta in sede di pubblicazione;
  • Per cittadini stranieri: nulla osta rilasciato dal Consolato competente;
  • Marca da bollo da 16 euro.

Testimoni

I testimoni per un matrimonio o unione civile in comune devono essere maggiorenni, capaci di intendere e di volere, e in pieno possesso dei diritti civili. È richiesto un solo testimone per ciascun coniuge (due in totale), non sono necessari legami di parentela e possono essere stranieri, purché in presenza di un interprete se non conoscono la lingua italiana.

Regime patrimoniale

Ai sensi dell’art. 159 del codice civile, "Il regime patrimoniale legale della famiglia, salvo diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni".

Pertanto, salva differente manifestazione di volontà, il regime patrimoniale ordinario risulta quello della comunione dei beni, il quale si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile in caso di mancata espressione di diversa scelta.

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile gli interessati devono quindi decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del reciproco patrimonio.

In ogni caso, in data successiva a quella di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell' unione civile, le parti interessate potranno sempre optare per la scelta di un differente regime patrimoniale mediante stipulazione di atto notarile. In tal caso, il notaio delegato comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio di Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o di unione civile. In difetto, le parti potranno richiedere detto adempimento personalmente, muniti di copia conforme di detto atto.

Regime della Comunione dei Beni

Come anticipato, il regime della comunione dei beni costituisce il regime ordinario che si instaurerà nel caso di mancata espressione di differente volontà delle parti.

In dette ipotesi, tutto quanto acquistato dei coniugi o dagli uniti civilmente successivamente all'evento matrimonio e unione civile risulterà di proprietà di entrambe le parti, in parti uguali, ferma restando l'esclusiva proprietà di ciascun coniuge/unito civilmente dei beni da questi acquisiti prima dell'instaurazione del regime patrimoniale in oggetto.

Pertanto, ai sensi dell'art.177 c.c., costituiscono oggetto di comunione dei beni:

tutti gli acquisti compiuti dai coniugi (o dagli uniti civilmente) insieme o separatamente durante il matrimonio (o unione civile), con esclusione di quelli relativi ai beni personali;
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ai sensi dell'art. 179 c.c., invece, non costituiscono oggetto di comunione e sono quindi beni personali del coniuge:

i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.
Il regime della comunione dei beni, oltre che per successivo mutamento convenzionale con opzione per la separazione dei beni, si scioglie a seguito di dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di separazione personale, di separazione giudiziale dei beni, per il fallimento di uno dei coniugi.

Regime della Separazione dei Beni

Ai sensi dell'art. 162 del codice civile, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità. Tuttavia, la scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, sia esso civile o religioso, con conseguente annotazione in margine all'atto di matrimonio o unione civile.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al comma 2 dell'artò.162 c.c., in tema di dichiarazione contestuale alla redazione dell'atto di matrimonio.

Tale dichiarazione va resa, quindi, in caso di matrimonio civile o unione civile, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile e, in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione direttamente al ministro di culto.

Differentemente dal regime ordinario, con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati anche durante il matrimonio o l'unione civile, mantenendone il godimento e l'amministrazione.

Regime patrimoniale all’Estero

I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o l'unione civile è prevalentemente localizzata.

L'art. 30, comma 1, paragrafo 2 della Legge 218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, le parti manifesteranno la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana con indicazione di preferenza tra regime di separazione o comunione dei beni).

Come anticipato, ai sensi dell'art. 159 c.c., quando nell'atto di matrimonio non compare alcuna annotazione di scelta di regime patrimoniale, si intenderà costituita la comunione dei beni. Ciò vale anche, pertanto, nel caso di un atto di matrimonio o di unione civile redatto all'estero da trascrivere in Italia, laddove l'atto redatto all'estero non indichi alcuna menzione all'eventuale regime patrimoniale delle parti.

La scelta del regime patrimoniale potrà infatti essere effettuata all'estero presso l'autorità diplomatica e consolare italiana, con onere di comunicazione della stessa ai fini dell'annotazione se la stipula dell'accordo sia stata formata dinanzi ad un'autorità locale che riveste funzioni analoghe a quelle notarili.

Modulistica obbligatoria

È obbligatoria per entrambi gli sposi la presentazione di:

  • Modulo di nomina dei testimoni;
  • Modulo di scelta del regime patrimoniale;
  • Copia dei documenti di identità dei testimoni e richiedenti.

La documentazione deve essere trasmessa in un unico file PDF denominato: “Nomina testimoni e scelta regime patrimoniale”

 

CITTADINI NON RESIDENTI

Pubblicazioni

Le pubblicazioni devono essere effettuate presso il Comune di residenza di almeno uno dei futuri coniugi. Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi.

Atto di delega

Il Comune di residenza provvederà a predisporre e trasmettere al Comune di Santa Cesarea Terme l’atto di delega per la celebrazione, tramite PEC.

Eventuale delega alla celebrazione

Gli sposi possono richiedere che il matrimonio sia celebrato da un cittadino italiano in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (maggiorenne e in godimento dei diritti civili e politici).

Il delegato:

  • non deve avere vincoli di parentela con gli sposi fino al secondo grado;
  • dovrà firmare l’accettazione della delega predisposta dal Sindaco;
  • la firma sarà depositata presso la Prefettura.

Testimoni

Sono obbligatori due testimoni maggiorenni, anche non parenti.

Documentazione da trasmettere

Tutta la documentazione deve essere inviata in un unico file PDF, contenente:

  • Documento di identità degli sposi;
  • Documento di identità dei testimoni;
  • Documento di identità dell’eventuale celebrante delegato.
  • Modulo di nomina dei testimoni;
  • Modulo di scelta del regime patrimoniale;

I documenti devono essere perfettamente leggibili e correttamente scannerizzati.

Il file deve essere denominato:
“Nomina testimoni e scelta regime patrimoniale”

Oggetto della PEC:
“Matrimonio Civile nel Comune di Santa Cesarea Terme relativo a [NOME SPOSO] e [NOME SPOSA] del [DATA E ORA DEL MATRIMONIO] c/o [NOME STRUTTURA RICETTIVA]”

 

PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato entro 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il versamento può essere effettuato tramite:

  • Bonifico bancario sul Conto di Tesoreria del Comune di Santa Cesarea Terme (come indicato negli allegati):
    intestatario:Comune di Santa Cesarea Terme - Servizio Tesoreria 
    iban: IT 94 C 05262 79748 T20990000131;
  • Bollettino PagoPA, da emettere su: https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/spontaneo .

La ricevuta del pagamento dovrà essere trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile per l’inserimento nel fascicolo del matrimonio.

PRENOTAZIONI E CONTATTI

Per definire e concordare orari e modalità della celebrazione è possibile:

Prenotare un appuntamento telefonico tramite PEC:

- uffdemograficosct@libero.it
-  protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it

Telefonare al numero:
0836 949811 – interno 3 il Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

INFORMAZIONI FINALI

  • La modulistica per la nomina dei testimoni e per la scelta del regime patrimoniale è obbligatoria sia per i residenti sia per i non residenti.
  • Eventuali richieste non previste dal Regolamento Comunale saranno valutate dall’Ufficio di Stato Civile.
  • La Responsabile del Servizio Matrimoni è la Dott.ssa Francesca VIVA.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la relativa Deliberazione di Giunta Comunale disponibili nella sezione allegati del sito istituzionale.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2026, 12:32

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